(massima n. 1)
L'opera dell'agente provocatore che determini il delitto non esclude la punibilità ai sensi dell'art. 49 capoverso c.p., perché l'impossibilità del verificarsi dell'evento va considerata in funzione dell'inidoneità dell'azione: la quale deve essere assoluta in rapporto all'evento voluto, con valutazione in concreto, ma con giudizio ex ante, dell'inefficienza strutturale dell'atto, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso, sicché l'attività dell'agente provocatore, essendo causa estrinseca per nulla incidente sull'attitudine della condotta del reo a raggiungere il risultato voluto, non esclude l'efficacia causale della condotta stessa.