(massima n. 1)
A seguito della modifica apportata all'art. 62 n. 4 c.p. dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, e quindi anche a quei delitti che trovino la causa sceleris (e cioè la spinta a delinquere) in un motivo di lucro, in termini di acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità sia del lucro (conseguendo o conseguito) che dell'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie in tema di spendita di banconota da lire 100.000 contraffatta).