(massima n. 1)
In tema di successione di leggi, nell'ipotesi di sopravvenienza di legge penale più favorevole al reo per comminare, in ordine ad una data fattispecie, pena detentiva, nel massimo, in misura inferiore a quella stabilita dalla precedente legislazione, verificandosi un'ipotesi ex art. 2, terzo comma, c.p. (alla cui operatività è di ostacolo solo l'irrevocabilità della sentenza), il giudice dell'impugnazione deve procedere alla riconsiderazione della pena già irrogata secondo il nuovo criterio, anche in mancanza di apposito motivo di impugnazione e, quindi, d'ufficio. Qualora il giudice del gravame non vi abbia provveduto, la Corte di cassazione dispone, d'ufficio, l'annullamento della impugnata sentenza, rinviando secondo le consuete regole, perché si provveda al riguardo. (Fattispecie di guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica ex art. 132 cod. strad.: la corte del merito non avvertì il sopravvenire della L. 18 marzo 1988, n. 111, che all'art. 17 ha integralmente sostituito le disposizioni comminatorie già portate dal richiamato art. 132, cod. strad. e, senza nulla osservare a riguardo della misura della pena, confermò la decisione di primo grado, la quale, nel fissarla in concreto, aveva tenuto presente i limiti minimo e massimo entro i quali si muoveva la cessata, più severa, legislazione).