(massima n. 1)
In tema di esecuzione della pena, il criterio moderatore, fornito dall'art. 78 c.p., esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo, nel senso che la somma da effettuare, per stabilire se debba farsi luogo a cumulo aritmetico o giuridico, contempla, in via esclusiva, quali addendi, il residuo del precedente cumulo e le pene inflitte per i reati successivamente commessi. Ciò comporta che i suddetti addendi danno luogo a un cumulo unitario e che, pertanto, il prefato criterio moderatore opera, non solo rispetto alle pene inflitte per i reati commessi successivamente alla causa di estinzione o di detrazione, alla quale si riferiva il cumulo precedente, ma anche rispetto al residuo di quest'ultimo.