(massima n. 1)
La norma incriminatrice ex art. 659, secondo comma, c.p. č norma incompleta od imperfetta, in quanto il precetto in essa contenuto, non č pienamente formulato ed ha bisogno di integrazione con il richiamo a disposizioni di altre leggi o di provvedimenti amministrativi che debbono essere specificamente diretti a disciplinare e determinare le modalitā dell'esercizio dell'attivitā di lavoro rumoroso. In mancanza di siffatte norme integratrici, l'esercizio di un qualsiasi mestiere rumoroso, anche in ossequio al diritto alla libertā di lavoro, deve considerarsi legittimo, fatta salva, comunque, la tutela in sede civile in favore dei vicini che si ritenessero lesi da rumori, scotimenti od immissioni, esorbitanti la normale tollerabilitā. (Fattispecie in cui č stato ritenuto non pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza del pretore, al diritto del cittadino al pieno sviluppo della propria personalitā ed alla salvaguardia della propria salute ex artt. 3 e 32 Cost., e ritenuta, viceversa, che l'eventuale lesione dei diritti soggettivi o interessi legittimi possano essere tutelati attraverso il ricorso alla giustizia civile ovvero, contro l'inerzia della P.A. all'emanazione di idonei provvedimenti, al giudice amministrativo).