(massima n. 1)
Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da pił persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, c.p., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di pił persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche eventualmente in via esclusiva nella maggiore pericolositą del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto.