(massima n. 1)
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 comma secondo, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), occorre che esista uno specifico precetto contenuto in una legge ordinaria o in un regolamento o in un'ordinanza amministrativa prescriventi le modalitą per l'esercizio delle attivitą di lavoro particolarmente rumoroso, per cui, in mancanza di tale precetto, l'esercizio dell'attivitą lavorativa rumorosa deve ritenersi legittimo.