(massima n. 1)
In mancanza di elementi atti a dimostrare la legittima provenienza dell'arma — e quindi che il detentore ha provveduto di persona ad eliminare i contrassegni, commettendo, così, il reato di cui all'art. 23, quarto comma, L. 18 aprile 1975, n. 110 — si deve presumere l'esistenza del delitto di ricettazione sulla base del fatto stesso del possesso dell'arma clandestina, da ritenersi indizio sufficiente dell'illecita provenienza dell'arma. In tal caso, pertanto, il detentore dovrà rispondere sia di ricettazione che del reato previsto dall'art. 23, terzo comma della legge citata.