(massima n. 1)
In tema di peculato, la nozione di possesso considerata nell'art. 314 c.p. va intesa nel duplice significato di materiale detenzione o di disponibilitā giuridica dei beni materialmente detenuti da altri, dei quali l'agente possa conseguire la consegna mediante un atto dispositivo di sua competenza. Il possesso del danaro o della cosa appartenente alla pubblica amministrazione č poi connaturato alla specifica investitura (organico - funzionale, ovvero occasionale) ricoperta dall'imputato. Pertanto, l'indagine diretta ad accertarne la sussistenza deve essere condotta in due direzioni: l'una sul rapporto fra l'imputato e la cosa o il danaro appartenente alla pubblica amministrazione, l'altra sul rapporto che lega l'autore del fatto all'ufficio o al servizio pubblico cosė da individuare i reali e legittimi poteri dispositivi, ovvero di vigilanza e di controllo secondo l'assetto normativo dell'ufficio o del servizio interessato nel caso concreto.