(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą di un tentativo punibile, la univocitą degli atti deve essere considerata come una caratteristica oggettiva, della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono in sé stessi possedere, riguardati nel contesto in cui sono inseriti, l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito, anche qualora sia stata conseguita aliunde la prova del fine verso cui tende l'agente. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del delitto di tentata rapina).