(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario né che la situazione di pericolo, costituente l'evento in senso giuridico del reato, investa una indefinita molteplicità di persone anche estranee all'ambiente di lavoro né che le cautele omesse siano di importanza fondamentale per la sicurezza del lavoro. È invero sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali ultimi possono riguardare, oltre che l'intera collettività dei lavoratori di un'impresa anche i singoli lavoratori, o un unico lavoratore.