(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., la prova della esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo criminoso può e deve essere desunta da facta concludentia con ragionamento logico induttivo e deduttivo da cui si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione di un programma di delinquenza oggetto dell'associazione stessa. Ciò che può verificarsi anche per adesioni avvenute in carcere (dove — nella specie — avvennero reclutamenti di adepti con lotte tra bande e affiliati nei luoghi di detenzione), allorquando l'associato si pone in una concreta ed attuale disponibilità.