(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di furto non è richiesto dalla legge né l'amotio o abductio de loco ad locum né la protrazione nel tempo della detenzione. Ne consegue che se la refurtiva sia già passata nella piena disponibilità dei ladri allorché sia insorta la necessità di far fronte alla sorpresa di essi con la fuga, attuata non senza aver nascosto la stessa, si versa in tema di furto e non già di tentativo dello stesso.