(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della legittima difesa, anche putativa, pur non occorrendo la sussistenza di un'aggressione attuale, è necessario che sussista comunque l'attualità di un pericolo, intendendosi per attuale un pericolo presente o incombente, non futuro o già esaurito. Inoltre, per l'ipotizzabilità della esimente putativa, è necessario che ogni eventuale erroneo convincimento del soggetto di versare in stato di pericolo sia sempre sorretto da circostanze di fatto che possano giustificare la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo, occorrendo che tale persuasione poggi su dati obiettivi e non meramente soggettivi. (Nella specie, relativa a ritenuta responsabilità per delitto di omicidio preterintenzionale per avere l'imputato, avventandosi contro la persona offesa e determinandone la caduta contro una sporgenza del pavimento, cagionato alla persona medesima lesioni letali, i giudici non hanno ritenuto l'esimente in presenza del solo fatto che la vittima, la quale fino a quel momento si era limitata a litigare profferendo ingiurie verbali, si era tutto a un tratto alzata in piedi, poiché il semplice gesto di alzarsi non poteva essere interpretato come azione aggressiva o minacciosa e che anche una diversa convinzione dell'imputato non sarebbe stata rilevante ai fini di una legittima difesa putativa, non trovando riscontro nella realtà).