(massima n. 1)
In tema di estorsione, ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante delle «pił persone riunite» non č necessaria la simultanea presenza fisica di pił persone nel luogo e nel momento della consumazione del delitto, ma č sufficiente che la condotta estorsiva venga posta in essere da una pluralitą di soggetti agenti in concorso e che il carattere solidale dell'azione costrittiva, sia percepito dal soggetto passivo, il quale si renda conto, cioč, che pił persone si sono coalizzate ai suoi danni.