(massima n. 1)
La previsione normativa del cpv. dell'art. 659 c.p., pur lasciando libero l'esercizio di attività lavorative che producono rumori, colpisce quelle che ne emettano in misura superiore a quella consentita da specifiche disposizioni di legge o da prescrizioni dell'autorità. Il superamento dei limiti così fissati postula una presunzione di turbativa della pubblica tranquillità, che va ritenuta iuris et de iure, per il semplice fatto della violazione delle prescrizioni di legge o della autorità amministrativa, sicché diviene superfluo qualsiasi esame circa l'effettività del disturbo del singolo o della collettività.