(massima n. 1)
In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, la risarcibilitā č incondizionatamente riconosciuta soltanto per i danni patrimoniali. Ne deriva che con riferimento ai danni non patrimoniali il semplice rapporto di parentela (nella specie fratello di persona deceduta a seguito di omicidio) non dā luogo necessariamente all'insorgenza dell'obbligo; č quindi indispensabile che il giudice di merito fornisca adeguata motivazione in ordine alla sua concreta sussistenza. (Nel caso in esame č stato ritenuto non congruamente motivato il diniego della detta attenuante, senza esame della prospettata ragione del mancato risarcimento del danno non patrimoniale a favore del fratello della vittima di un omicidio, con questa ultima non convivente ed in disaccordo).