(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 56 c.p. prende in esame l'evento solo ai fini della volontaria desistenza o dell'attivo ravvedimento. Ne consegue che ai fini del tentativo in un reato si deve prendere in considerazione non l'evento, bensì la condotta attraverso la valutazione dei mezzi usati, della direzione non equivoca, dell'elemento intenzionale, essendo andati a vuoto i mezzi impiegati, la vittima designata sia rimasta illesa e cioè in assenza di un evento lesivo.