(massima n. 1)
Nel tentativo (delitto tentato) l'idoneità degli atti va considerata in concreto, con riferimento, cioè, all'evento che effettivamente l'agente si riprometteva di raggiungere, così come l'univocità va desunta dal modo con cui gli atti sono stati compiuti, dal comportamento dell'agente, dalla sua confessione, sicché possa escludersi ogni dubbio che l'autore, superate le fasi dell'ideazione e della preparazione, abbia dato inizio alla fase esecutiva senza, tuttavia, riuscire a portarla a compimento per causa estranea alla sua volontà.