(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è giuridicamente irrilevante la circostanza che parte della refurtiva sia stata restituita al derubato, giacché l'attenuante in questione ha riferimento alla entità della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o circostanza successivi al reato medesimo.