(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 659, secondo comma, c.p. postula la esistenza di uno specifico precetto, contenuto in una legge ordinaria, in un regolamento di polizia o in una ordinanza amministrativa emanata dagli organi competenti in conformitā al vigente ordinamento giuridico. Ne consegue che in mancanza di specifiche prescrizioni dettate da simili atti normativi non č punibile per violazione della norma in esame colui che abbia esercitato un'attivitā (come quella attinente ad un laboratorio di falegnameria), che, in quanto rumorosa, arrechi disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone.