(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 659, secondo comma, c.p. (esercizio di professioni o mestieri rumorosi) deve essere considerato permanente, poiché l'azione o l'omissione può essere ininterrottamente continuativa, con possibilità del soggetto di farla cessare. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato titolare di officina meccanica, aveva dedotto che, trattandosi, di reato istantaneo egli non poteva essere punito per un fatto che, al momento in cui fu commesso, non costituiva reato, essendo il mestiere in argomento, poi disciplinato dalle disposizioni del Regolamento di polizia urbana, rumoroso fin da quando la zona era esclusivamente destinata ad attività industriale e priva di abitazioni. La Suprema Corte, invece, affermata la natura permanente del reato, ha ritenuto irrilevante la liceità del precedente comportamento una volta assoggettata a tutela la zona interessata da parte della pubblica autorità).