(massima n. 1)
Per configurarsi il reato di estorsione č sufficiente che la minaccia, che č elemento costitutivo, sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontā ed a nulla rileva che il soggetto passivo in effetti non si sia intimidito né rileva la misura dell'intensitā del proposito dell'agente riguardo alla realizzazione del male minacciato.