(massima n. 1)
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non è concedibile in astratto per il delitto di tentata rapina, poiché — anche a voler optare per la tesi della compatibilità della predetta attenuante col delitto tentato — le modalità del fatto criminoso non sono tali da fornire la certezza che il danno (che si sarebbe verificato) sarebbe stato di speciale tenuità e cioè «lievissimo».