(massima n. 1)
Colui che acquisti per uso proprio dischi, nastri o supporti analoghi abusivamente riprodotti, senza essere concorso nella riproduzione, risponde soltanto di ricettazione. Chi invece acquista i detti oggetti senza la consapevolezza dell'abusiva riproduzione e successivamente, pur essendone venuto a conoscenza, pone in essere uno dei comportamenti vietati dalla L. 29 luglio 1981, n. 406 (messa in commercio, detenzione per la vendita o introduzione nello Stato a fine di lucro dei prodotti fonografici) risponde solo del reato previsto da detta legge. Qualora invece il soggetto estraneo alla riproduzione dei prodotti fonografici li acquisti con la consapevolezza dell'abusiva riproduzione e li detenga per la vendita o li ponga in commercio, oppure li introduca nel territorio dello Stato per fini di lucro, č ravvisabile concorso del reato previsto dalla citata legge speciale e di quello di cui all'art. 648 c.p.