Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10238 del 2 ottobre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma, di cui all'art. 659 c.p., ha inteso punire l'abuso di strumenti sonori allorché essi vengano adoperati per petulanza, capriccio ed altro biasimevole motivo, purché ci sia la semplice volontarietà del fatto, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo, tanto meno specifico. Infatti, l'abuso, quando sussistente, viene colpito a prescindere dal motivo che lo abbia ispirato, mirandosi a salvaguardare l'interesse della collettività alle occupazioni, al riposo, allo svago, quale prioritario rispetto all'incivile eccesso propagativo di suoni e rumori da parte del singolo cui pure vengono consentite emissioni acustiche, ma nei limiti di una tollerabilità rapportata alla media sensibilità dell'ambito sociale che le percepisce.

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