(massima n. 1)
La norma, di cui all'art. 659 c.p., ha inteso punire l'abuso di strumenti sonori allorché essi vengano adoperati per petulanza, capriccio ed altro biasimevole motivo, purché ci sia la semplice volontarietą del fatto, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo, tanto meno specifico. Infatti, l'abuso, quando sussistente, viene colpito a prescindere dal motivo che lo abbia ispirato, mirandosi a salvaguardare l'interesse della collettivitą alle occupazioni, al riposo, allo svago, quale prioritario rispetto all'incivile eccesso propagativo di suoni e rumori da parte del singolo cui pure vengono consentite emissioni acustiche, ma nei limiti di una tollerabilitą rapportata alla media sensibilitą dell'ambito sociale che le percepisce.