(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'impossessamento — che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina che di quello di furto — sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia. È sufficiente, infatti, che della cosa il soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo ex post la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva.