(massima n. 1)
L'isolamento diurno del condannato, previsto dall'art. 72 c.p., è sanzione penale che opera unicamente per i delitti commessi in concorso con quello punito con pena dell'ergastolo, variando nei limiti — minimo e massimo — del periodo di isolamento. Non può quindi ritenersi misura contraria al senso di umanità, considerandosi altresì che il condannato sottoposto a detta misura può comunque far vita in comune, partecipando alle attività lavorative.