(massima n. 1)
La ritrattazione della denuncia, non contestuale alla presentazione di quest'ultima, vale ad escludere la configurabilitą del delitto di simulazione, purché sia posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte all'accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (Fattispecie in tema di denuncia di furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa un'ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autoritą).