(massima n. 1)
Non si rinviene alcun vizio di contraddittorietą della motivazione nella sentenza di merito allorché con essa si neghi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale e si conceda, invece, la sospensione condizionale della pena, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non costituiscono oggetto di diritto dell'imputato, ma sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, obbligato unicamente a fornire adeguata motivazione. Tale non č la motivazione della sentenza che precisa faccia mero riferimento alla natura del reato.