(massima n. 1)
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. si articola in due ipotesi ben distinte tra loro, sia quanto all'essenza del fatto preso in considerazione dalla legge quale causa di attenuazione della responsabilità della pena e sia sotto l'aspetto della sfera di applicazione. La prima ipotesi consiste nel risarcimento economico del danno e, quando sia possibile, nelle restituzioni, ed è applicabile ai reati contro il patrimonio, o che, comunque, concretamente e direttamente offendono il patrimonio. La seconda può essere costituita soltanto da fatti diversi dal risarcimento economico e dalle restituzioni, fatti efficaci e spontanei dai quali si desuma l'avvenuto ravvedimento e quindi la minore pericolosità sociale del reo; essa non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce soltanto a quelle conseguenze del reato che non si concretano in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile.