(massima n. 1)
Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di furto non č richiesta l'intenzione dell'agente diretta ad un'appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell'impossessamento della cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne un'utilizzazione temporanea o al fine di un'appropriazione definitiva.