(massima n. 1)
Il sequestro di persona costituisce una semplice modalitā di esecuzione della rapina, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., quando la privazione della libertā personale č limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina. Qualora, invece, la detta privazione si protrae per un tempo apprezzabile dopo la consumazione della rapina, senza necessitā ai fini della consumazione stessa, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina aggravata.