(massima n. 1)
Nei reati contro il patrimonio le norme relative all'entitą del danno quale circostanza aggravante o attenuante sono applicabili anche ai reati tentati ogni qualvolta sia possibile, attraverso le modalitą del fatto, stabilire con certezza il valore delle cose che presumibilmente il colpevole avrebbe sottratto se si fosse realizzato l'evento.