(massima n. 1)
Il contenuto costitutivo del reato descritto dall'art. 437 c.p. e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro; infatti nel reato di lesioni colpose l'elemento soggettivo č costituito appunto dalla colpa, mentre nel reato ex art. 437 c.p. č richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti; nello schema legale tipico del primo non č inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo; i due reati si differenziano anche per la diversitā dell'evento che nel delitto di cui all'art. 437 c.p. č costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio il cui effettivo verificarsi non č elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce, ove si realizzi, circostanza aggravante; invece, nel delitto di cui all'art. 590 c.p., l'evento č costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa.