(massima n. 1)
La sostituzione della fotografia del titolare di una carta d'identitā realizza il reato previsto dall'art. 477 c.p. che si consuma al momento della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l'uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilitā di nocumento ad altri. Di conseguenza, se l'autore del reato fa altresė uso dell'atto risponderā sempre della fattispecie prevista dall'art. 477 c.p., mentre se ad usare il documento č un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma estraneo alla stessa, dovrā rispondere del diverso reato previsto dall'art. 489 c.p.