(massima n. 1)
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635 n. 5 c.p. occorre che le piante oggetto del danneggiamento siano state poste in opera dall'uomo e siano fruttifere, escludendosi le vegetazioni spontanee, a meno che le stesse non siano parte integrante di un bosco, di una selva o di una foresta.