(massima n. 1)
Il delitto di falso in scrittura privata non č escluso dal consenso o dalla acquiescenza della persona di cui fu falsificata la firma, perché la tutela penale ha per oggetto la pubblica fede, che viene compromessa dalla formazione di una scrittura falsa di cui si faccia uso per procurarsi un vantaggio o per recare ad altri un danno.