Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25 del 9 gennaio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei supermercati e nei grandi magazzini, dove vige il sistema del cosiddetto self-service (cioè il prelievo diretto degli oggetti esposti sui banchi di vendita), il cliente acquista la disponibilità degli oggetti direttamente prelevati soltanto dopo averli pagati alla cassa. Mentre, prima del pagamento, ne è soltanto un detentore materiale. Pertanto, chi occulta gli oggetti prelevati sulla propria persona, in tal modo realizzandone la signoria autonoma, cioè impossessandosene, commette il delitto di furto, e non già quello di appropriazione indebita o di insolvenza fraudolenta.

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