(massima n. 1)
In relazione alla professione medica (che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati), commette il reato di esercizio abusivo della professione medesima chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali, da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c.p.