(massima n. 1)
Qualora l'avvocato sia sostituito in udienza da praticante non abilitato alla causa, in quanto di valore superiore ai limiti di cui all'art. 7 della l. n. 479 del 1999, l'invaliditā che ne deriva resta sanata se non sia fatta rilevare entro la prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., trattandosi di nullitā relativa che non incide sulla regolare costituzione in giudizio della parte.