(massima n. 1)
L’intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti; ne deriva che l’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal promittente acquirente da un soggetto, a sua volta, promittente acquirente del medesimo bene, avverso una sentenza di risoluzione del contratto preliminare sfavorevole al secondo, qualificando come adesivo dipendente l’intervento del primo).