(massima n. 1)
Giudice competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di denaro e di titoli custoditi in un dossier titoli aperto dal “de cuius” presso un istituto di credito ed emesso in favore del beneficiario di un legato testamentario – che abbia già richiesto, inutilmente, alla banca l’adempimento mediante il deposito del denaro e dei predetti valori mobiliari su conti aperti presso una sede del medesimo istituto, distinta dal domicilio del creditore – è il tribunale del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione ai sensi degli artt. 1182, comma 2, c.c. e 20 c.p.c., trattandosi di azione personale di restituzione e non trovando applicazione la competenza del giudice del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., cui l’opposto ha rinunciato con la richiesta di versamento del denaro e dei titoli sui conti accesi presso una sede della banca diversa dal suo domicilio, né la competenza di cui agli artt. 33 e 63 del d.l.vo n. 206 del 2005, perché è esclusa la qualità di consumatore in capo al beneficiario del legato di specie testamentario.