(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili scritti difensivi con la deduzione di nuove censure, depositati dal ricorrente in aggiunta a quelli di cui allart. 378 c.p.c., avendo tali memorie, comunque denominate, solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi gią debitamente enunciati in ricorso.