(massima n. 1)
Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.