(massima n. 1)
Il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduce l'omessa pronuncia su una domanda, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospetti come errore "in iudicando" o "in procedendo". (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava il mancato esame, da parte del Consiglio di Stato, di una questione procedurale, proposta avverso il decreto ministeriale impugnato e concernente la mancanza di impulso da parte degli interessati, la quale era stata dichiarata assorbita dal TAR, che aveva accolto il ricorso per profili di merito, ma poi non vagliata dal Consiglio di Stato che pure, accogliendo l'impugnazione, aveva rigettato il ricorso e confermato il decreto ministeriale opposto).