(massima n. 1)
In tema di collazione ereditaria, fra i miglioramenti apportati all'immobile dal donatario, che, a norma dell'art. 748 c.c., debbono essere detratti dal valore dell'immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese.