(massima n. 1)
È inammissibile la revocazione di un decreto ingiuntivo per contrarietà a precedente giudicato ove il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., dello stesso di revocazione.