(massima n. 1)
La nullità, ex art. 164 c.p.c., dell'atto di appello per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., va rilevata d'ufficio dalla corte d'appello, non potendosi considerare sanata dalla costituzione in giudizio di alcuni soltanto degli appellati, dovendosi, per contro, assegnare all'appellante un termine per rinnovare la citazione, onde consentire l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Non può infatti ritenersi che, vertendosi inizialmente in materia di litisconsorzio facoltativo, la S.C. possa procedere alla separazione dei giudizi, cassando la sola pronuncia d'appello nei confronti delle parti non costituite e decidendo, invece, sui motivi di ricorso proposti dagli altri appellati, ostando a tale soluzione il litisconsorzio di natura processuale formatosi in sede di impugnazione (nella specie, sul tema comune della sussistenza del credito azionato in via esecutiva dalla parte appellante).