(massima n. 1)
In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullitą della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare l'inammissibilitą dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appellante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nullitą e non anche di inesistenza della notificazione.